Capo
I
Disposizioni generali
Il Presidente della
Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi, e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie
locali;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219,
recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei
rifiuti sanitari;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta
e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 108
del 10 maggio 2002;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del
testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli
allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di
trasporto di merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante
disposizioni in materia ambientale;
Visto il regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio
2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti
sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di
garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute
pubblica e controlli efficaci.
2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione
della direttiva 98/81/Ce che modifica la direttiva 90/219/Ce
concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati. Sono altresì esclusi i materiali normati dal
regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse
degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti
anatomiche, provenienti dall'attività diagnostica degli
Istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di
medicina veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di
ricerca. Sono invece disciplinati dal presente regolamento i piccoli
animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche,
provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed
erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.
833.
3. Le autorità competenti e le strutture sanitarie
adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti.
I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la
pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il
recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento.
A tale fine devono essere incentivati:
a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle
strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari,
soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con
potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a
rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di
reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari
pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non
pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari
al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti
e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche
non clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari
tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei
rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei
principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture
sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione
dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.
5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti
all'articolo 2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di
smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i
rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i
rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti
igienici.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,
negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da
strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di
diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono
compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del
presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi
contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9
aprile 2002;
d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti
rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02
nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo
nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea,
nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento
infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo
4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del
presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a
contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei
pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in
quantità tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal
medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile
attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale,
liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido
pericardico o liquido amniotico;
3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli
animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto
od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario
competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali
liquidi;
e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione
della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel
cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti
rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della
cremazione, tumulazione od inumazione;
g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti
sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e
d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di
gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle
cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i
residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico
che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali
residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere,
materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi
che per qualità e per quantità siano assimilati agli
urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende
disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio
effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche
contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i
pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche
utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m),
a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento
per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto
alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso
di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di
fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto
di questi rifiuti non è soggetta a privativa;
h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione:
le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario
ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla
manipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I
al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,
che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio
infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie,
con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),
quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi
microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso
industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi
gli assorbenti igienici;
l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata
con l'impiego di sostanze disinfettanti;
m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da
garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a
10-6.
La sterilizzazione è effettuata secondo le norme Uni 10384/94,
parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la
triturazione e l'essiccamento ai fini della non
riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento,
nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti
stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari
pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia viene verificata
secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento.
La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è
una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle
modalità di gestione dei rifiuti stessi;
n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per
dimostrarla, sono stabiliti dalla norma Uni 10384/94, parte prima,
sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.
Articolo 3
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da
attività di esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le
parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati
amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un
cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione,
corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o
tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti
anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione,
tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili
sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura
sanitaria che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che
la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata
con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire
e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria
locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria
di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti
mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o
cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui
sono esumati o estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria
la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive
modificazioni.
Articolo 4
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed
estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività
cimiteriali
1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle
attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti
sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti
provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in
relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani,
assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le
norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario
delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui
alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992,
e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si
considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture
medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto
legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo
in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria
avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che
ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto
dei termini di cui all'articolo 8.
3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture
sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli
assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento.
4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del
contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei
rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con
recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei
rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di
programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici
convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.
5. Le Regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le
Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della
congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo
smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in
forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti
da dette attività all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che,
successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio,
istituito dalle Regioni, può stabilire gli obiettivi minimi di
recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute
a raggiungere.
Articolo 5
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari
da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di
materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche
attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di
soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per
la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che
non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di
plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le Regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da
parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i Comuni possono
stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.
Articolo 6
Acque reflue provenienti da attività sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività
sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle
acque reflue che scaricano nella rete fognaria.
Capo
II
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Articolo 7
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del
perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai
sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente
rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano
prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto
di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie
decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la
stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli
impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture
sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e
dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue
fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati
all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente
comunicata alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli
periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti
pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida
dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli
stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti
dall'allegato III. La convalida deve essere ripetuta ogni
ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione
straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere
conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o
presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle
competenti autorità.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere
verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i
criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o
responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati
controlli periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e
scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del
1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di
sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati
progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli,
devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al
processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.
Articolo 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il
deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura
sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere
effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche
flessibile, recante la scritta &Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di
rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,
resistente alla puntura, recante la scritta &Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti
entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente
riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso,
recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo".
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere
caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle
sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto,
e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere
una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del
contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto
la responsabilità del produttore, tale termine è esteso
a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La
registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al
regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli
impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere
effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare
i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene,
comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può
prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.
Articolo 9
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta
e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma
1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere
raccolti e trasportati con il codice Cer 20 03 01, utilizzando
appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da
quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti
sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile
"Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere
aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari
sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del
presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme
tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani,
smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso
impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti
non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente
dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti
urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile
derivato da rifiuti (Cdr) od avviati in impianti che utilizzano i
rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono
essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani
utilizzando il codice Cer 19 12 10.
5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura
sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di
deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari
sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4, devono essere effettuati
utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di
colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli
altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile,
l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale
dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e
trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti
sanitari sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le
disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti
speciali non pericolosi.
7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
assimilati ai rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove gli
stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
Articolo 10
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono
essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le
modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che
presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui
all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere
smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo
possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e
successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di
incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente
nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di
rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento
contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono
avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione
diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.
Articolo 11
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a) possono essere avviati in impianti di produzione di Cdr o
direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni,
possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti
urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse
condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella Regione di produzione del rifiuto non siano
presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di
produzione di Cdr, né impianti che utilizzano i rifiuti
sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né
impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente
della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei
rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento
in discarica per rifiuti non pericolosi.
L'autorizzazione del presidente della Regione ha validità
temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di
trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.
Capo
III
Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre
attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti
da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari
modalità di smaltimento
Articolo 12
Rifiuti da esumazione e da estumulazione
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere
raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere
raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili,
di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle
altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area
cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed
estumulazioni".
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere
depositati in apposita area confinata individuata dal Comune
all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano
necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema
di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano
adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere
flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere
avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per
lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai
regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello
stesso decreto legislativo.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve
favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), numero 5).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento
di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
Articolo 13
Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali
1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere
riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza
necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo
n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti
inerti.
2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre
attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di
recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),
numero 2).
Articolo 14
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
gestione e smaltimento
1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono
essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del
recepimento della direttiva 2000/76/Ce, lo smaltimento dei
chemioterapici antiblastici può avvenire negli impianti di
incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalità
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere
avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito
temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
Articolo 15
Gestione di altri rifiuti speciali
1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture
sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti
igienici.
Capo
IV
Disposizioni finali
Articolo 16
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219;
b) l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n.
405;
c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
Articolo 17
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e
del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla
applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi
derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi.
Articolo 18
Oneri finanziari
1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Regioni
interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento
nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle
risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui
al presente decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 2003
Allegato
I
(articolo 2, comma 1, lettera a))
Tipologie di
rifiuti sanitari e loro
classificazione
(elenco esemplificativo)
|
Composizione |
Tipo rifiuto |
Regime giuridico |
|
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d) |
Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni |
Pericolosi a rischio infettivo |
| |
Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test |
|
| |
Bastoncini oculari non sterili |
|
| |
Bastoncini oftalmici di TNT |
|
| |
Cannule e drenaggi |
|
| |
Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.) raccordi, sonde |
|
| |
Circuiti per circolazione extracorporea |
|
| |
Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale |
|
| |
Deflussori |
|
| |
Fleboclisi contaminate |
|
| |
Filtri di dialisi. |
|
| |
Guanti monouso |
|
| |
Materiale monouso: |
|
| |
Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari) |
|
| |
Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale) |
|
| |
Set di infusione |
|
| |
Sonde rettali e gastriche |
|
| |
Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.) |
|
| |
Spazzole, cateteri per prelievo citologico |
|
| |
Speculum auricolare monouso |
|
| |
Speculum vaginale |
|
| |
Suturatrici automatiche monouso |
|
| |
Gessi o bendaggi |
|
| |
Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili |
|
| |
Lettiere per animali da esperimento |
|
| |
Contenitori vuoti |
|
| |
Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo |
|
| |
Rifiuti di gabinetti dentistici |
|
| |
Rifiuti di ristorazione |
|
| |
Spazzatura |
|
|
1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di
attività di ricerca e di diagnostica battereologica |
Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni |
Pericolosi a rischio infettivo |
|
2. Rifiuti taglienti |
Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso |
Pericolosi a rischio infettivo |
|
2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati |
Aghi, siringhe, lame, rasoi |
Non pericolosi |
|
3. Organi e parti anatomiche non riconoscibili -
Piccoli animali da esperimento |
Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento |
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
gestione. |
|
4. Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo
dell'imballaggio va assegnato un codice Cer della categoria 1501: |
Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione |
Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento |
|
5. Farmaci scaduti o inutilizzabili |
Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici |
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di
gestione. |
|
6. Sostanze chimiche di scarto |
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce |
Non Pericolosi |
Allegato
II
(articolo 2, comma 1, lettera a))
Rifiuti sanitari
pericolosi non a rischio
infettivo
(elenco esemplificativo)
|
Denominazione |
Cer |
|
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate... |
180108 |
|
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate.... |
180207 |
|
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce.... |
180106 |
|
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 1 della decisione Europea 2001/118/Ce.... |
180205 |
|
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... |
180110 |
|
Oli per circuiti idraulici contenenti Pcb.... |
130101 |
|
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... |
130109 |
|
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... |
130110 |
|
Oli sintetici per circuiti idraulici.... |
130111 |
|
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... |
130112 |
|
Altri oli per circuiti idraulici.... |
130113 |
|
Soluzioni fissative.... |
090104 |
|
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... |
090101 |
|
Materiali isolanti contenenti amianto.... |
170601 |
|
Lampade fluorescenti.... |
200121 |
|
Batterie al piombo.... |
160601 |
|
Batterie al nichel-cadmio.... |
160602 |
|
Batterie contenenti mercurio.... |
160603 |
Allegato
III
(articolo 2, comma 1, lettera m))
Convalida e
verifica dell'efficacia
dell'impianto e del processo di sterilizzazione
1. La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere
effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma Uni
10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione
nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con
cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo
dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo,
mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di
sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere
almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della
sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno
essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono
essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel
caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo
del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla
registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve
essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta
delle competenti autorità.